LE PERSONE ANZIANE: ASPETTI GENERALI E CONSIGLI PRATICI PER UNA TUTELA LEGALE E SOCIALE SEMPRE MAGGIORE

Gent.mi Lettori

con questo articolo, continua la mia collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Cadimare 2000 ONLUS” e la sua rivista ufficiale, cominciata nel numero precedente con l’analisi del mondo del volontariato e dei suoi risvolti, legali e sociali, cercando adesso di focalizzare la mia e la vostra attenzione su una categoria sociale ed umana di primaria e fondamentale importanza, vale a dire isoggetti anziani, troppo spesso relegati o ghettizzati dalla cosìdetta “società moderna” e che, al contrario, costituiscono ancora oggi sia una risorsa importante e preziosa, sia la memoria storica vivente del nostro passato, la cui reale e completa analisi e comprensione rappresenta una condizione determinante per il nostro vivere futuro.

La popolazione anziana rappresenta oggi una categoria sociale “a rischio”, troppo spesso esposta al pericolo di chi,senza alcuno scrupolo o morale, cerca di sfruttare a proprio vantaggio e per finalità assolutamente illecite, le difficoltà fisiologiche connesse all’espletamento delle normali attività quotidiane: proprio sotto tale profilo, il legislatore è intervenuto, con la Legge 09 gennaio 2004, n. 6, istituendo una forma particolare di tutela giuridica, contemperata dalla minore limitazione possibile della capacità di agire: l’amministratore di sostegno.

Fino all’approvazione della legge n. 6/2004, difatti, erano previste nel Codice Civile due forme di tutela giuridica delle persone giuridicamente capaci, in quanto maggiorenni, ma incapaci, totalmente o parzialmente, di intendere e di volere, cioè della inidoneità del soggetto a curare i propri interessi e di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico: l’interdizione e l’inabilitazione.

L’interdizione costituisce la misura più grave ed estrema, che richiede una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire, mentre l’inabilitazione rappresenta una soluzione “intermedia”, ma comunque sempre grave che richiede sempre una condizione di infermità di mente, lo stato della quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione.

A questi due istituti, con la legge 6/2004, si è aggiunto quello dell’amministratore di sostegno, con la volontà, come già ricordato, di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, mediante interventi di sostegno, temporaneo o permanente, che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell’interdizione o dell’inabilitazione: la novità del nuovo istituto è rappresentata da un completo mutamento di prospettiva, poiché ad una situazione di generale incapacità o semincapacità del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o di inabilitazione, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del Giudice Tutelare.

L’amministratore di sostegno, pertanto, non sostituisce, ma coadiuva, assiste ed interagisce con la persona interessata nell’espletamento delle attività giuridicamente rilevanti, costituendo, pertanto, una forma peculiare di tutela e di rappresentanza delle persone in grado di debolezza o, in ogni caso, di soggetti per i quali sussiste l’esigenza di una misura protettiva che porta a situazioni parziali di incapacità legale. Va infatti evidenziato come possano beneficiare della figura dell’amministratore di sostegno le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione, fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, là dove tale termine si riferisce non soltanto agli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli altri atti della vita civile che afferiscano alla cura della persona ed all’adempimento dei doveri familiari, pubblici e privati.

Dal momento che deve, inevitabilmente, sussistere un rapporto fiduciario tra l’amministratore di sostegno ed il soggetto interessato, la scelta del primo deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi delsecondo: nella scelta il giudice tutelare deve preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero ilsoggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’amministratore disostegno, inoltre, può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autentica. Proprio in funzione della minore compromissione possibile della capacità di agire, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare deve contenere la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, l’oggetto dell’incaricato e gli atti che l’Amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario: vale la pena sottolineare, pertanto, come il beneficiario non assuma un ruolo unicamente ed esclusivamente passivo, dal momento che conserva pienamente la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, individuati espressamente nel decreto di nomina del giudice tutelare.

L’Amministratore di Sostegno ha dei precisi doveri nello svolgimento del suo incarico, in quanto deve tenere conto, preliminarmente, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, nonché ha l’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere e, in caso di dissenso con lo stesso beneficiario, il giudice tutelare, dovendo presentare altresì periodicamente , come indicato nel decreto di nomina, al Giudice Tutelare una relazione sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario e, al term i n e dell’incarico, presentare il conto finale della propria amministrazione, che deve essere approvato dal giudice tutelare.

Risulta evidente come l’amministratore di sostegno costruisce certamente una importante forma di tutela giuridica, che tende a tutelare soprattutto le persone anziane che non sono in grado totalmente di adempiere agli atti, ormai sempre più frenetici, che sono imposti dalla vita quotidiana, ma, inevitabilmente, non può certamente eliminare nella maniera assoluta il pericolo di comportamenti spregiudicati ed illeciti di chi, purtroppo, tende ad approfittarsi della buona fede e delle difficoltà delle persone anziane: mi riferisco in particolar modo, e le cronache lo evidenziano ogni giorno, delle truffe perpetrate con la scusa di recarsi a leggere il contatore della luce o dell’acqua o con la necessità di portare al figlio del povero malcapitato una somma di denaro di cui ha impellente bisogno.

In questa sede, vorrei soltanto evidenziare alcuni consigli pratici che possono, per lo più, ingenerare nel truffatore il legittimo pensiero che non sistanno trovando di fronte alla persona anziana sprovveduta e della quale possono disporne come e quanto vogliono, ma di un soggetto all’erta e che non si fida delle prime parole dette, magari con apparente gentilezza e cortesia: ciò è molto importante, dal momento che il truffatore, spesso e volentieri, ben può desistere dalle proprie azioni, quando si rende conto che il terreno che si è preparato con cura, al contrario è pieno di ostacoli e difficoltà!

Proprio per questi motivi, gli addetti della luce e delle altre utenze abitative devono essere assolutamente riconoscibili con un tesserino di riconoscimento e non possono chiedervi soldi, dal momento che l’eventuale richiesta di somme di denaro per bollette, nuovo allacci, modifica contratto ecc.., vi dovrà pervenire direttamente con comunicazione scritta da parte dell’ente erogante il servizio. E anche se il soggetto ha un tesserino di riconoscimento, non fatevi scrupolo a chiedere allo stesso di aspettare fuori dalla vostra abitazione, in modo tale che possiate telefonare all’ente interessato e verificare se proprio quel giorno hanno mandato un loro incaricato: uno scrupolo maggiore, difatti, non è certamente negativo e riuscirà ad eliminare ogni sorta di dubbio.

Così non vi fidate mai di persone che si qualificano come incaricate di vostro nipote o vostro figlio, che vi chiedono soldi per loro: se un vostro parente ha bisogno disoldi,sarà lui a chiedervelo direttamente e non incaricherà mai persone che voi non conoscete e che non avete mai visto.

Infine voglio segnalare un altro fenomeno in espansione, la cd. “truffa automobilistica”, anche questa particolarmente frequente soprattutto ai danni delle persone più anziane: ad un mio cliente, difatti, è successo di essere fermato da un passante, che gli imputava, con la sua macchina, di averlo toccato alla gamba sinistra e fatto cadere mentre stava attraversando la strada: il mio assistito è caduto dalle nuvole, dal momento che era assolutamente convinto di non avere investito nessuno e che la persona che denunciava il fatto si trovava a debita distanza. Questa persona, guarda caso, ha cominciato a riferirgli la necessità di recarsi al Pronto Soccorso e che l’altro avrebbe dovuto denunciare la cosa alla Assicurazione, ma, per sveltire il tutto ed evitando così il pericolo dell’aumento del premio assicurativo, si sarebbe “accontentata” di ricevere subito la somma di cinquecento euro: in questo caso, il mio cliente non ha fatto altro che informare l’interessato che avrebbe provveduto a chiamate subito la polizia per effettuare tutti gli accertamenti del caso e, qualora fosse emersa una sua responsabilità in merito, sarebbe immediatamente andato alla assicurazione a fare la denuncia di sinistro, in modo che il presunto investito avrebbe certamente ricevuto l’importo adeguato per il risarcimento del danno: guarda caso, alla parola magica di chiamare la polizia, il soggetto si è subito dileguato con una certa fretta….. le gamba sinistrata non gli faceva più male, anzi era miracolosamente guarita……..

AVV. MASSIMO PENNACCHI Consulente Legale del Centro di Servizio per il Volontariato “VIVERE INSIEME”

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